La Legge 4/2013
La Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi”, pubblicata in GU in data 26 gennaio 2013, promuove l’autoregolamentazione volontaria delle professioni non regolamentate e delle loro associazioni, con l’obiettivo di creare dei marchi di qualità che siano distintivi per i professionisti e soprattutto per chi utilizza i loro servizi professionali (v. artt. 4, 7 e 8).
Che cos’è l’attestazione di qualità rilasciato dalle associazioni professionali?
È un “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati” dall’associato e può essere rilasciato soltanto ai membri delle associazioni professionali iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
L’attestazione non è assimilabile ad una certificazione di qualità nè tantomeno ad un accreditamento o riconoscimento professionale bensì attesta la regolare iscrizione del professionista all’associazione che rispetta gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l’iscrizione.
Chi può rilasciare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati?
Le associazioni professionali che soddisfano determinati requisiti imposti dalla Legge, ovvero che verificano le competenze dei propri iscritti, ne controllano l’aggiornamento professionale costante e il rispetto del Codice deontologico, possono essere incluse in un elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e autorizzate a rilasciare ai propri associati un “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati” (v. Legge 4/2013 art. 4, comma 1, secondo periodo).
In O.NA.S.P.I. l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati viene rilasciato, a tutti i soci che ne fanno richiesta, sotto forma di un documento in pdf, con validità annuale.
La permanenza nella categoria di socio ordinario presuppone la prevalenza e la continuità professionale e il completamento di un percorso di formazione continua mediante la fruizione di percorsi formativi che l’associazione eroga o riconosciti se erogati da enti terzi.
Per quali Professioni l’O.NA.S.P.I. può rilasciare l’attestazione?
L’associazione è legittimata a rilasciare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati per le seguenti professioni non regolamentate in ordini o collegi:
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- Responsabile e Addetto del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP/ASPP)
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP/CSE)
- Formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- Responsabile progetto formativo
- Istruttore sulle attrezzature di lavoro e macchine operatrici
- Operatore sulle attrezzature di lavoro e macchine operatrici
- Auditor sui sistemi di gestione
- Training Center Manager
- Formatore Antincendio
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
- Tecnico competente PIMUS
- Consulente sulla Sicurezza
Privacy
- Responsabile Trattamento Dati
- Data Protection Officier (DPO)
- Formatore sulla Privacy
Informatica
- Consulente Informatico
- Web designer
- Seo Specialist
- Social Media Manager
- Programmatore
- E-commerce specialist
- Cyber Security Specialist
- Copywriter
Quali sono i requisiti per ottenere l’attestazione di qualità L. 4/2013?
I requisiti per ottenere il rilascio dell’attestazione di qualità sono:
- Essere Soci Ordinari O.NA.S.P.I. in regola con il versamento della quota prevista
- Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
- Obbligo aggiornamento professionale: essere in regola con l’aggiornamento professionale
- Domanda: Compilare la domanda preliminare in cui si dimostra di possedere i requisiti minimi per il registro scelto.
- Documentazione: essere in possesso di attestazioni, certificazioni o altro materiale utile ad attestare lo svolgimento dell’attività professionale per cui si richiede l’iscrizione.
- Versamento: Versare il contributo previsto per la valutazione (50€). Una volta inviata la richiesta dal modulo presente in questa pagina si verrà reindirizzati alla pagina del pagamento.
Quali sono gli step per ottenere l’attestazione di qualità L. 4/2013?
A domanda pervenuta, il Comitato Tecnico Scientifico provvederà:
- Valutazione preliminare del curriculum, degli allegati.
- Verifica del pagamento eseguito
- Eventuale colloquio (anche in videoconferenza) con almeno un membro del Comitato Tecnico Scientifico e di Sorveglianza.
- Comunicazione, tramite posta elettronica, dell’esito della valutazione:
• Se è positivo, una volta saldata la tariffa per la valutazione, viene rilasciato l’attestato di qualità e inserito il nominativo nel relativo registro professionale.
• Se è negativo, il richiedente può interrompere l’iter oppure risolvere le carenze riscontrate.
Documentazione per il socio
Prima di richiedere il servizio leggi:
Come richiedere l‘attestazione di qualità L. 4/2013?
Prima di richiedere l’attestazione di qualità assicurati di essere Socio Ordinario, in caso il tuo status è “Socio Semplice” passa a socio Ordinario versando la quota prevista.
Compila il modulo sottostante