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IDONEITA’ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica

vvf addestramento

Idoneita’ tecnica degli addetti al servizio antincendio

Elenco dei luoghi d lavoro ove si svolgono attività per le quali è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del decreto-legge 1 ° ottobre 1996, n. 512:

  1. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  2. fabbriche e depositi di esplosivi;
  3. centrali termoelettriche;
  4. impianti di estrazioni di oli minerali e gas combustibili;
  5. impianti e laboratori nucleari;
  6. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
  7. attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
  8. aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  9. interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  10. alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  11. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  12. scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
  13. uffici con oltre 500 persone presenti;
  14. locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
  15. edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni a mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
  16. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  17. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  18. stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Avv. Barbieri Filippo