Idoneita’ tecnica degli addetti al servizio antincendio
Elenco dei luoghi d lavoro ove si svolgono attività per le quali è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del decreto-legge 1 ° ottobre 1996, n. 512:
- stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazioni di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
- attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- uffici con oltre 500 persone presenti;
- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni a mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Avv. Barbieri Filippo